Orientamento dell’ABF a favore della riduzione del costo del credito al momento dell’estinzione anticipata del quinto, sia per oneri recurring che up-front
Orientamento dell’Arbitro bancario
Il 30 gennaio 2020, il Collegio dell’ABF di Milano si esprime nuovamente a favore della restituzione degli oneri collegati al credito, di qualsiasi natura, in caso di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto, dando diritto ad un vero e proprio rimborso.
Il Collegio fa leva sulla precedente decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 26525/2019 che individua due diversi criteri di restituzione degli oneri collegati al credito (pro rata temporis e curva degli interessi). Il Collegio di Coordinamento, inoltre, sancisce apertamente che la Sentenza Lexitor esprime parere vincolante per i Giudici nazionali in riferimento alla restituzione del rimborso.
L’orientamento dell’ABF è quello di ridurre il costo del credito al momento dell’estinzione anticipata, sia che si tratti di oneri recurring (es. l’assicurazione) che di oneri up front (es. spese di istruttoria). Ne consegue che tutti gli oneri collegati al credito verranno rimborsati per la quota non maturata.
Step per ottenere il rimborso
Molti intermediari non accettano i recenti orientamenti dell’ABF opponendo resistenza, ma percorrendo la giusta procedura e soprattutto affidandosi a professionisti onesti e competenti, sarà possibile portare a casa un ottimo risultato in termini di rimborso.
Le tempistiche di recupero dipendono da molte varianti.
- Analizzare la documentazione. Il primo passo da fare è l’analisi del contratto e conteggio estintivo; se gli aventi diritto non li posseggono bisogna farne richiesta all’intermediario che è tenuto per legge ad evadere la documentazione entro 90 giorni.
- Redigere il reclamo. Fatta l’analisi, si passa alla redazione del reclamo accludendo i calcoli dell’analisi tecnica e le ragioni giuridiche della pretesa.
- Attendere i tempi di risposta delle banche e delle finanziarie. Normalmente bisogna attendere circa un mese.
- Responso. Se l’esito è positivo, si conclude l’iter del rimborso. Se, invece, l’intermediario non risponde entro 30 giorni o risponde con esito negativo è possibile ricorrere all’ABF solo dopo aver pagato i diritti di segreteria di € 20,00.
Ricordiamo che l’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che possono nascere tra i clienti, da una parte, e le banche e gli altri intermediari finanziari, dall’altra. I tempi di risposta oscillano intorno ai 9/10 mesi.
In conclusione, i tempi di recupero del rimborso variano a seconda della documentazione in possesso, della resistenza della banca e dei tempi di risposta dell’ABF. Senza girarci troppo intorno un rimborso può essere ottenuto in un mese, se tutto va bene, o nel giro di un anno, se bisogna reperire i documenti e fare ricorso all’ABF. Le leggende metropolitane che parlano di 10 giorni per ottenere il rimborso bisogna accantonarle e accettare la verità così com’è.
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