Dal 22 agosto parte ufficialmente la procedura di rimborso per i risparmiatori truffati dalle banche
Cos’è il FIR
Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (o FIR) è uno strumento introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, normato ulteriormente nell’ambito del decreto crescita dell’aprile 2019 (passato in Gazzetta Ufficiale il successivo giugno) e dal successivo decreto attuativo.
Serve a indennizzare i risparmiatori coinvolti nei crac bancari degli anni scorsi. Può contare su una dotazione iniziale di oltre 1,5 miliardi di euro: 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Quali titoli danno origine al rimborso
Con il terzo decreto di attuazione, firmato dal Ministro dell’Economia Tria, sono stati delineati i termini per la presentazione delle istanze di indennizzo.
Possono ricevere rimborso tutti i possessori di azioni e/o obbligazioni subordinate che abbiano subito una perdita a seguito del crac bancario di banche sottoposte in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
La Misura dell’indennizzo
AZIONI
L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000€ per ciascuno avente diritto.
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
L’indennizzo è determinato nella misura del 95% del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000€ per ciascuno avente diritto.
Le Banche coinvolte
La azioni e obbligazioni coinvolte nel salvataggio delle banche (“bail in” o salvataggio interno) che saranno oggetto di ristoro del FIR sono le seguenti:
Banca Etruria e delle Marche
Banca Carife e Carichieti
Veneto Banca e Popolare di Vicenza
GBCC Crediveneto, BCC Padovana
Banca Paceco
BCC Etrusca Salernitana, BCC di Frascati
Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Banca Brutia
BCC di Altavilla e Credito cooperativo Interprovinciale Veneto
Banca Nuova
Come presentare la domanda di rimborso
Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda di indennizzo, esclusivamente in via telematica e completa di tutta la documentazione prevista, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa.
I risparmiatori avranno dunque sei mesi di tempo.
La domanda potrà essere compilata mediante registrazione sul portale apposito. Dovrà essere redatta in tutte le sue parti, caricando gli allegati richiesti con apposizione della firma dell’avente diritto. Sul portale sono presenti tutte le informazioni e le istruzioni per la compilazione.
Attenzione a non sbagliare la compilazione e a presentare la giusta documentazione che attesti il possesso degli strumenti finanziari volatilizzati e di possedere i requisiti reddituali per poter partecipare.
Non correre alcun rischio!
Ti aiutiamo noi a reperire tutta la documentazione necessaria e a presentare la domanda di indennizzo senza alcun costo anticipato!